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Due fascicoli di certificati ufficiali italiani su una scrivania: confrontare Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti prima della richiesta
Documentazione italiana

Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti: qual è la differenza?

Due certificati distinti, due contenuti diversi: cosa attesta ciascuno, quando può servire e cosa verificare prima di richiederli.

25 agosto 2026 · 8 min

Chi ha bisogno di documentazione italiana si imbatte spesso in due nomi che sembrano simili: Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti. Entrambi riguardano la situazione giudiziaria di una persona, ma non sono lo stesso certificato e non servono necessariamente agli stessi fini.

Questa guida spiega, in modo prudente, che cosa certifica ciascuno, in che cosa si differenziano e cosa conviene verificare prima di richiederli. Non sostituisce il Ministero della Giustizia né la Procura competente. Per la richiesta pratica — moduli, dati, tempi — resta il riferimento la nostra guida su come richiedere il casellario giudiziale.

Nota

I requisiti dipendono dal procedimento, dall’ente destinatario, dal Paese e dalla situazione concreta. Le informazioni di questa guida sono orientative: conviene verificare i requisiti vigenti sulle schede del Ministero della Giustizia e presso l’ufficio competente.

Cos’è il Certificato del Casellario Giudiziale

Il Certificato del Casellario Giudiziale è l’atto che l’ufficio locale del casellario, presso ogni Procura della Repubblica, rilascia all’interessato. Secondo il Ministero della Giustizia, contiene indicazioni su provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa: tra questi, i provvedimenti penali di condanna definitivi e quelli relativi all’esecuzione penale, nonché provvedimenti sulla capacità della persona (ad esempio interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), oltre ad altre iscrizioni previste dalla legge.

Dal 26 ottobre 2019 il certificato riassume i precedenti certificati penale e civile. Per il cittadino italiano contiene anche l’attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Non è quindi un giudizio sulla «moralità» della persona, né un equivalente automatico di qualsiasi «fedina penale» estera. È un atto ufficiale che riporta, secondo le regole del D.P.R. 313/2002, le iscrizioni previste — o la loro assenza — al momento del rilascio.

  • Lo può chiedere l’interessato o una persona da lui delegata, con documento di riconoscimento valido.
  • La richiesta si presenta in Procura, per posta (con copia del documento) o, presso molti uffici, con prenotazione online sul portale della Giustizia.
  • Il Ministero indica che il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Se un ente ti chiede «antecedenti penali italiani», chiedi per iscritto se intende il Casellario, i Carichi Pendenti o entrambi. I nomi usati all’estero non coincidono sempre con i certificati italiani.

Cos’è il Certificato dei Carichi Pendenti

Il Certificato dei Carichi Pendenti è un altro atto. Il Ministero della Giustizia spiega che consente di conoscere i procedimenti penali in corso a carico di una persona e gli eventuali giudizi di impugnazione.

«Carichi pendenti», in questo contesto, non significa «antecedenti». Indica procedimenti non ancora definiti: una persona può figurare nel certificato dei carichi pendenti senza che esista una condanna definitiva, e può avere un Casellario «pulito» rispetto alle iscrizioni ivi previste e, nello stesso tempo, un procedimento ancora aperto.

In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è di regola rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza. Riporta i procedimenti pendenti presso quell’ufficio e quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (DDA) di cui ha ricevuto comunicazione. Se si chiede a una Procura diversa da quella di residenza, il certificato riporta di solito solo i procedimenti pendenti presso quel Tribunale.

Questa limitazione territoriale è una delle ragioni per cui i due documenti non si sostituiscono: il Casellario e i Carichi Pendenti osservano registri e competenze diversi.
Certificati giudiziari italiani pronti per un confronto documentale
Due atti distinti: iscrizioni previste nel casellario da un lato, procedimenti penali in corso dall’altro.

Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti: le differenze

La differenza centrale è questa: il Casellario, nel quadro descritto dal Ministero, riguarda provvedimenti (in particolare condanne definitive e altre iscrizioni di legge). I Carichi Pendenti riguardano procedimenti penali ancora in corso e le eventuali impugnazioni.

Casellario GiudizialeCarichi Pendenti
Che cos’è?Certificato del casellario (art. 24 T.U.)Certificato dei procedimenti penali in corso
Cosa indica?Iscrizioni su provvedimenti penali, civili e amministrativi previsti dalla leggeProcedimenti penali pendenti e relative impugnazioni
Che situazione riflette?Provvedimenti già definiti (e altre iscrizioni previste), al momento del rilascioUna vicenda penale non ancora chiusa in via definitiva
Sono lo stesso atto?NoNo
Uno sostituisce l’altro?Non necessariamenteNon necessariamente
Chi lo rilascia?Ufficio locale del casellario presso la ProcuraDi regola la Procura del luogo di residenza
Sintesi orientativa sulla base delle schede del Ministero della Giustizia. L’elenco delle iscrizioni e la competenza territoriale possono variare: verifica sempre la scheda ufficiale e l’ufficio competente.

Avere un certificato del Casellario e aver bisogno dei Carichi Pendenti — o il contrario — sono due domande diverse. Uno non «copia» l’altro.

Quale mi serve?

Cittadinanza, immigrazione, lavoro, residenza, adozione, un procedimento giudiziario o amministrativo, o l’uso del documento in un altro Paese: nessuno di questi fini rende automatico un certificato piuttosto che l’altro. L’ente destinatario può chiedere solo il Casellario, solo i Carichi Pendenti, entrambi, oppure un’altra tipologia (ad esempio il casellario europeo, quando previsto).

Prima di richiederlo, controlla esattamente quale certificato chiede l’organismo destinatario. Se la lettera o il bando usa un termine generico («criminal record», «antecedentes», «fedina»), fai precisare il nome italiano dell’atto.

Posso richiedere tutti e due?

Sì: ci sono procedimenti in cui viene chiesta documentazione sia sulle iscrizioni del casellario sia sui procedimenti ancora aperti. Non significa che vadano sempre richiesti insieme. Se l’ente ne indica uno solo, richiedere l’altro «per sicurezza» può costare tempo e marche da bollo senza risolvere la pratica.

Se stai costruendo un fascicolo per l’estero, coordina anche apostille o legalizzazione e, se serve, la traduzione giurata. ItaloDocs può assistere nella richiesta di casellario e carichi pendenti: i certificati li rilascia sempre l’autorità competente, non un’agenzia privata.

Serve tradurli?

Se il certificato va presentato in Italia a un soggetto che legge l’italiano, di solito la traduzione non entra in gioco. Se va presentato in un altro Paese, può servire una traduzione nella lingua richiesta dall’ente.

Che il destinatario accetti una traduzione senza asseverazione o pretenda una traduzione asseverata / giurata lo decide lui, non una regola unica. Non tutti i Casellari o i Carichi Pendenti hanno bisogno di traduzione giurata. Prima di tradurre, verifica cosa chiede l’autorità che riceverà il fascicolo. ItaloDocs prepara solo [traduzioni asseverate](/servizi/traduzione-giurata), quando il procedimento le richiede.

Serve l’apostille?

Quando un atto italiano deve produrre effetti all’estero, possono servire apostille o legalizzazione, a seconda del Paese e dell’uso. Non è vero che questi certificati abbiano sempre bisogno di apostille.

Il percorso documentale (originale, apostille o legalizzazione, traduzione) va letto all’indietro, a partire da chi userà il foglio. La guida su apostille e legalizzazione spiega come si distinguono i due istituti.

Si possono richiedere dall’estero?

Il Ministero prevede, per entrambi i certificati, che l’interessato possa inviare la domanda per posta allegando copia del documento, oppure tramite un delegato. Le modalità concrete (orari, ritiro, prenotazione online) dipendono dall’ufficio: vanno confermate sulla scheda della Procura o del casellario locale.

Non tutte le Procure organizzano il servizio allo stesso modo, e un Carichi Pendenti chiesto a un ufficio diverso da quello di residenza può essere parziale. Dall’estero conviene chiarire competenza territoriale e ritiro prima di spedire la domanda. Se ti serve supporto organizzativo, puoi richiedere un preventivo descrivendo Paese destinatario e tipo di certificato.

Errori frequenti

  • Confondere i due certificati o trattarli come sinonimi di «antecedenti penali».
  • Richiedere l’atto sbagliato rispetto a quello indicato dall’ente.
  • Assumere che uno sostituisca l’altro.
  • Tradurre o apostillare prima di sapere cosa chiede il destinatario.
  • Non verificare chi riceverà il documento e in quale Paese.
  • Usare informazioni vecchie su costi, esenzioni o modalità di pagamento.
  • Per i Carichi Pendenti, non considerare la Procura di residenza e il perimetro del certificato.
  • Presentare all’amministrazione italiana un certificato al posto della dichiarazione sostitutiva, quando la legge lo prevede (art. 40 D.P.R. 445/2000).

Domande frequenti

Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti sono la stessa cosa?

No. Sono due certificati distinti, con contenuti e competenze diverse.

Qual è la differenza tra Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti?

Il Casellario riporta, secondo la legge, iscrizioni su provvedimenti (tra cui condanne definitive e altre voci previste). I Carichi Pendenti riguardano procedimenti penali ancora in corso e le impugnazioni.

Che cosa contiene il Casellario Giudiziale?

Indicazioni su provvedimenti penali, civili e amministrativi previsti dal T.U. sul casellario. Per i cittadini italiani, anche l’attestazione relativa al casellario europeo. Il dettaglio è nella scheda del Ministero.

Che cosa sono i Carichi Pendenti?

Sono i procedimenti penali non ancora definiti a carico di una persona, con le eventuali impugnazioni. Non equivalgono agli «antecedenti» del Casellario.

Devo richiedere entrambi i certificati?

Solo se l’ente destinatario li chiede entrambi. Non è una regola generale.

Il Casellario Giudiziale va tradotto?

Dipende da dove lo presenti e da cosa chiede il destinatario. In Italia spesso no; all’estero può servire una traduzione, giurata o meno secondo il caso.

I Carichi Pendenti hanno bisogno di apostille?

Non sempre. Apostille o legalizzazione dipendono dal Paese e dall’uso del documento.

Posso richiedere questi certificati dall’estero?

Il Ministero contempla domanda per posta o tramite delegato. Orari, ritiro e completezza (soprattutto dei Carichi Pendenti) dipendono dalla Procura: va verificato l’ufficio competente.

Conclusione

Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti rispondono a due domande diverse sulla situazione giudiziaria. Prima di spendere tempo sulla richiesta, conviene sapere quale atto serve, chi lo riceverà e se servono traduzione o legalizzazione.

Se ti serve assistenza per richiedere o tradurre documentazione italiana, ItaloDocs può aiutarti a inquadrare il fascicolo e a chiedere un preventivo.

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