
Sposarsi in Italia da straniero: documenti, nulla osta e traduzioni
Nulla osta, certificato di capacità matrimoniale e altri atti: ogni nazionalità ha un percorso. Apostille e traduzione per il Comune.
12 ottobre 2026 · 4 min
Per sposarsi davanti a un ufficiale di stato civile italiano, i documenti richiesti dipendono dalla legge nazionale di ciascuno sposo e dalle istruzioni del Comune. Il Ministero della Giustizia ricorda che la capacità e le altre condizioni si regolano sulla legge nazionale di ciascuno sposo (art. 27, l. 218/1995) e che l’art. 116 del codice civile chiede un nulla osta dell’autorità competente del proprio Paese: dichiarazione che, secondo quella legge, non ci sono impedimenti a quel matrimonio.
Il Comune deve applicare quella legge nazionale e, insieme, le regole italiane su legalizzazione e traduzione. Per questo due coniugi di nazionalità diversa possono ricevere elenchi di documenti diversi, anche se si sposano nello stesso ufficio. Quale modulo accetta l’ufficio (nulla osta, certificato di capacità matrimoniale, CNI o altro) lo conferma il Comune che celebra, non un elenco generico.
Il nulla osta non è un permesso italiano a sposarsi: è la dichiarazione dell’autorità del Paese di cittadinanza secondo cui, per quella legge, non ci sono impedimenti a quel matrimonio. Serve all’ufficiale di stato civile per verificare la capacità dello sposo straniero.
Ogni nazionalità ha il suo atto
Non tutte le nazionalità usano lo stesso documento. Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Argentina o un Paese extra-UE possono avere emittenti e formalità diverse. Questa è una guida documentale, non un elenco chiuso.
Nulla osta e certificato di capacità matrimoniale
Il MAECI distingue: in via generale, nulla osta dell’autorità del Paese di appartenenza; in alternativa, per i cittadini dei Paesi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, un certificato di capacità matrimoniale. Il certificato di capacità compare quando quella Convenzione si applica a quella cittadinanza: in quel caso può sostituire il nulla osta e, nel territorio di ciascuno Stato parte, è esente da legalizzazione o formalità equivalente. Gli Stati che il MAECI elenca come firmatari o parti che hanno ratificato (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia; il Belgio ha firmato ma, nell’elenco MAECI, senza una ratifica che renda la Convenzione applicabile) vanno ricontrollati sul testo ufficiale: l’elenco non include, ad esempio, il Regno Unito.
Per i britannici il documento analogo è spesso il Certificate of No Impediment (CNI), con Apostille e traduzione se il Comune le chiede.
| Documento | Chi lo emette (in sintesi) | Formalità frequenti in Italia |
|---|---|---|
| Nulla osta | Autorità del Paese di cittadinanza (spesso consolato in Italia, a volte autorità in patria) | Se emesso in patria: legalizzazione/Apostille + traduzione, se previste |
| Certificato di capacità matrimoniale (Monaco 1980) | Comune di residenza nel Paese di origine o, se residenti in Italia, autorità diplomatico-consolare | Esente da legalizzazione/traduzione nell’ambito della Convenzione |
| CNI britannico | Percorso GOV.UK / ambasciata britannica | Vedi guida dedicata |
Altri atti che il Comune può chiedere
- certificato di nascita;
- prova dello stato civile;
- sentenza di divorzio o atto di morte del precedente coniuge, se ricorre;
- passaporto e, se richiesto, titolo di soggiorno;
- eventuali pubblicazioni, se c’è residenza o domicilio in Italia.
Un divorzio estero può dover essere riconosciuto o trascritto: sentenza di divorzio estera.
Documento, legalizzazione e traduzione
Sono tre passaggi distinti. Il documento (nulla osta, certificato di capacità, nascita, divorzio) lo emette l’autorità competente. L’Apostille o la legalizzazione, quando servono, attestano la firma e la qualità del firmatario: non traducono il contenuto. La traduzione in italiano è un passo successivo, se il Comune la chiede. Un accordo internazionale può modificare uno di questi passaggi — per esempio esentare dalla legalizzazione — senza cambiare gli altri.
Se il nulla osta (o la nascita, o il divorzio) è formato all’estero, il Comune di solito chiede legalizzazione o Apostille — salvo convenzioni o Regolamento UE 2016/1191 — e traduzione in italiano. In Italia, traduzione asseverata.
Se il matrimonio è già stato celebrato fuori d’Italia e va fatto valere qui, il tema è la trascrizione, non il nulla osta per sposarsi in Comune.
Domande frequenti
Il consolato del mio Paese in Italia può emettere il nulla osta?
Spesso sì, ma non sempre. Alcuni Paesi lo rilasciano solo in patria. Chiedi a quell’autorità e poi al Comune italiano quali formalità restano.
Serve sempre l’Apostille?
No. Convenzione di Monaco, Regolamento UE e altre convenzioni possono escludere legalizzazione. Per i documenti non coperti da tali accordi, spesso sì.
Perché il Comune ha chiesto a me un documento diverso da quello del mio coniuge?
Perché ciascuna nazionalità ha la propria legge sulla capacità di sposarsi e, a volte, convenzioni diverse. L’elenco definitivo lo conferma il Comune che celebra il matrimonio.



